LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 13
INTERVENTI PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PRODUZIONI NELLE IMPRESE ARTIGIANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985
Art. 4
Destinatari
Sono ammessi ai benefici le imprese artigiane singole e i gruppi di imprese artigiane associate, per la realizzazione di progetti interaziendali, nelle forme di legge con contratto consortile a termine, per il conseguimento di obiettivi di innovazione attraverso l'attuazione dei progetti di cui al successivo art. 5.