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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 13

INTERVENTI PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PRODUZIONI NELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985

Art. 5
Iniziative ammesse alle agevolazioni
Sono ammesse alle provvidenze di cui al precedente art. 2 le seguenti iniziative:
a) progetti di ricerca tecnologica finalizzati all'innovazione dei prodotti, al miglioramento dei prodotti esistenti o delle prestazioni di servizio;
b) progetti per l'applicazione tecnica, ivi compresa la produzione di prototipi, e l'organizzazione della produzione di nuovi prodotti o per il miglioramento dei prodotti esistenti;
c) progetti per l'acquisto dei brevetti e per la loro applicazione produttiva;
d) progetti per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica ed organizzativa finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie e metodologie produttive.

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