Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 13

INTERVENTI PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PRODUZIONI NELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985

Art. 8
Presentazione delle domande
Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente art. 2 sono presentate alla Regione e, qualora si tratti di agevolazioni sui prestiti, anche agli Istituti di credito e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) progetto corredato da relazione tecnico - illustrativa;
b) piano finanziario;
c) certificato di iscrizione all'Albo artigiano e, per i gruppi di imprese, dal contratto consortile.
Per l'anno 1985 le domande per la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 2 devono pervenire al competente Assessorato regionale entro il 31 ottobre 1985.

Espandi Indice