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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 13

INTERVENTI PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PRODUZIONI NELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985

Art. 9
Concessione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono deliberate, di norma trimestralmente, dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
I contributi in conto interessi sono erogati agli Istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.
In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo e la garanzia sono revocati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
I contributi in conto capitale, di cui al precedente art. 2, lett. c), sono erogati, in soluzione unica, a presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa.

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