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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 14

NUOVE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 43 del 17 aprile 1985

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
A modifica di quanto disposto dall'art. 21, 2 comma, lett. g) della Legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, nel testo sostituito dall'art. 8, I comma, della Legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, la classificazione delle strade costituenti la viabilità locale e provinciale è disciplinata dal presente articolo.
Le Province sono delegate a adottare i provvedimenti relativi alla classificazione delle strade aventi i requisiti previsti dall'art. 4 della Legge 12 febbraio 1958 n. 126 Sito esterno.
I Comuni provvedono, ai sensi dell'art. 8 della citata Legge 126/ 1958 Sito esterno, alla classificazione delle strade aventi i requisiti previsti dal'art. 7 della legge stessa.
Alla declassificazione di strade o tronchi di esse dalla categoria delle provinciali o delle comunali, si provvede con la procedura per la classificazione stabilita nei commi precedenti.
La classificazione delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi all'atto del collaudo i requisiti previsti dagli artt. 4 e 7 della menzionata Legge 126/ 1958 Sito esterno, è delegata rispettivamente alle Province ed ai Comuni.
Nel caso gli Enti locali interessati non addivengano alle intese necessarie per procedere alla classificazione delle strade nei modi di cui ai commi precedenti, dispone al riguardo la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
I provvedimenti di classificazione e declassificazione devono essere pubblicati nell'albo pretorio dell'ente deliberante per 15 giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposizione entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine.
Qualora emessi per delega, detti provvedimenti devono essere pubblicati anche nel Bollettino Ufficiale della Regione.
In ogni caso, i provvedimenti suddetti hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono emanati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 aprile 1985

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