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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 15

DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA AGGIUNTA ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1983 N. 39 (NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI)

(Legge di pura modifica all'art. 23 della L.R. 2 novembre 1983 n. 39)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 43 del 17 aprile 1985

ARTICOLO UNICO
All'art. 23 della Legge regionale 2 novembre 1983 n. 39, viene aggiunta, dopo il I comma, la seguente disposizione finale e transitoria:
" Gli studenti delle scuole o dei corsi di formazione professionale per operatori sanitari infermieristici e tecnici cui è stato attribuito l'assegno di studio di cui all'art. 18, I comma, della Legge regionale 23 gennaio 1976 n. 2, continuano ad usufruire del beneficio sino a completamento del corso di formazione e comunque non oltre la durata dell'anno scolastico 1984/ 1985. "

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