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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 15

DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA AGGIUNTA ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1983 N. 39 (NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI)

(Legge di pura modifica all'art. 23 della L.R. 2 novembre 1983 n. 39)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 43 del 17 aprile 1985

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
All'art. 23 della Legge regionale 2 novembre 1983 n. 39, viene aggiunta, dopo il I comma, la seguente disposizione finale e transitoria:
" Gli studenti delle scuole o dei corsi di formazione professionale per operatori sanitari infermieristici e tecnici cui è stato attribuito l'assegno di studio di cui all'art. 18, I comma, della Legge regionale 23 gennaio 1976 n. 2, continuano ad usufruire del beneficio sino a completamento del corso di formazione e comunque non oltre la durata dell'anno scolastico 1984/ 1985. "

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 aprile 1985

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