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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 18

INTEGRAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1982 N. 19 " NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985

ARTICOLO UNICO
Dopo il settimo comma dell'art. 7 della Legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, è inserito il seguente:
" La Giunta regionale, in relazione al numero dei ricorsi pervenuti, può istituire più Commissioni sanitarie regionali. Tali Commissioni possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo regionale ".

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