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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 18

INTEGRAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1982 N. 19 " NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Dopo il settimo comma dell'art. 7 della Legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, è inserito il seguente:
" La Giunta regionale, in relazione al numero dei ricorsi pervenuti, può istituire più Commissioni sanitarie regionali. Tali Commissioni possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo regionale ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 maggio 1985

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