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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 19

PRIME NORME SULLA RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985

Art. 1
Definizione della struttura
I Centri di formazione professionale della Regione Emilia - Romagna costituiscono struttura equiparata a struttura organizzativa di primo grado ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 della Legge regionale 18 agosto 1984 n. 44.
Essi si configurano come struttura operativa di natura complessa per realizzare interventi formativi in aderenza agli indirizzi programmatici regionali e provinciali in materia di formazione professionale e in raccordo con le istanze economiche e sociali del territorio.
La loro attività si esplica in compiti di ricerca, predisposizione di programmi annuali e pluriennali di intervento, progettazione, promozione, organizzazione, attuazione e verifica delle iniziative di formazione professionale.
Per l'espletamento di dette attività e funzioni i Centri si avvalgono di competenze e ruoli professionali diversificati, nonchè di saltuarie consulenze esterne particolarmente qualificate, reperite - in relazione agli specifici obiettivi di intervento - nei corrispondenti settori produttivi.
Ai fini di perseguire obiettivi di progressiva specializzazione dei Centri per ambiti di intervento, individuati a livello programmatico regionale e provinciale, possono essere costituite presso ciascun Centro unità operative organiche cui compete la ricerca, la progettazione, la promozione, l'organizzazione, l'attuazione e la verifica degli interventi di specifica competenza.

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