Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 19

PRIME NORME SULLA RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985

Art. 3
Funzioni amministrative, organizzative e di servizio
Le attività inerenti ai servizi di utilità generale sono espletate da personale inserito nelle corrispondenti qualifiche funzionali.
Ove si verifichino le condizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, la responsabilità delle unità operative organiche è affidata a personale della qualifica funzionale che precede immediatamente quelle dirigenziali.
La nomina è conferita ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale n. 44/ 1984.
La progettazione, l'organizzazione, il coordinamento, l'attuazione e la verifica dei singoli interventi formativi viene assicurata da equipes di operatori didattici integrate da saltuarie consulenze esterne al Centro.
Le suddette funzioni attengono alla VII qualifica funzionale.

Espandi Indice