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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 19

PRIME NORME SULLA RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985

Art. 4
Funzione docente
La funzione docente attiene rispettivamente alla VII e VI qualifica funzionale a seconda che per l'applicazione delle relative attività sia richiesto il possesso del diploma di laurea oppure il possesso del diploma di scuola media superiore, così come previsto dalla Legge regionale 8 marzo 1984 n. 11.
Ove detta funzione sia riferita ad attività tecnico - pratiche che non trovano corrispondenza in uno specifico titolo di studio e che richiedono specifica competenza professionale acquisita sul lavoro, in luogo del diploma di scuola media superiore è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo e la specifica qualifica professionale, integrata da almeno quattro anni di esperienza maturata nel corrispondente ambito lavorativo.

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