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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 19

PRIME NORME SULLA RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985

INDICE

Art. 1 - Definizione della struttura
Art. 2 - Coordinamento e responsabilità della struttura
Art. 3 - Funzioni amministrative, organizzative e di servizio
Art. 4 - Funzione docente
Art. 5 - Assestamento dell'organico
Art. 6 - Copertura finanziaria
Art. 7 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Definizione della struttura
I Centri di formazione professionale della Regione Emilia - Romagna costituiscono struttura equiparata a struttura organizzativa di primo grado ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 della Legge regionale 18 agosto 1984 n. 44.
Essi si configurano come struttura operativa di natura complessa per realizzare interventi formativi in aderenza agli indirizzi programmatici regionali e provinciali in materia di formazione professionale e in raccordo con le istanze economiche e sociali del territorio.
La loro attività si esplica in compiti di ricerca, predisposizione di programmi annuali e pluriennali di intervento, progettazione, promozione, organizzazione, attuazione e verifica delle iniziative di formazione professionale.
Per l'espletamento di dette attività e funzioni i Centri si avvalgono di competenze e ruoli professionali diversificati, nonchè di saltuarie consulenze esterne particolarmente qualificate, reperite - in relazione agli specifici obiettivi di intervento - nei corrispondenti settori produttivi.
Ai fini di perseguire obiettivi di progressiva specializzazione dei Centri per ambiti di intervento, individuati a livello programmatico regionale e provinciale, possono essere costituite presso ciascun Centro unità operative organiche cui compete la ricerca, la progettazione, la promozione, l'organizzazione, l'attuazione e la verifica degli interventi di specifica competenza.
Art. 2
Coordinamento e responsabilità della struttura
Il coordinamento e la responsabilità di ciascuna struttura formativa sono attribuiti a personale inserito nella qualifica dirigenziale che precede immediatamente quella apicale.
La nomina è conferita ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 44/ 1984.
Art. 3
Funzioni amministrative, organizzative e di servizio
Le attività inerenti ai servizi di utilità generale sono espletate da personale inserito nelle corrispondenti qualifiche funzionali.
Ove si verifichino le condizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, la responsabilità delle unità operative organiche è affidata a personale della qualifica funzionale che precede immediatamente quelle dirigenziali.
La nomina è conferita ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale n. 44/ 1984.
La progettazione, l'organizzazione, il coordinamento, l'attuazione e la verifica dei singoli interventi formativi viene assicurata da equipes di operatori didattici integrate da saltuarie consulenze esterne al Centro.
Le suddette funzioni attengono alla VII qualifica funzionale.
Art. 4
Funzione docente
La funzione docente attiene rispettivamente alla VII e VI qualifica funzionale a seconda che per l'applicazione delle relative attività sia richiesto il possesso del diploma di laurea oppure il possesso del diploma di scuola media superiore, così come previsto dalla Legge regionale 8 marzo 1984 n. 11.
Ove detta funzione sia riferita ad attività tecnico - pratiche che non trovano corrispondenza in uno specifico titolo di studio e che richiedono specifica competenza professionale acquisita sul lavoro, in luogo del diploma di scuola media superiore è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo e la specifica qualifica professionale, integrata da almeno quattro anni di esperienza maturata nel corrispondente ambito lavorativo.
Art. 5
Assestamento dell'organico
In relazione ai processi di ristrutturazione che la presente legge viene a codificare, le dotazioni della VII e VI qualifica funzionale del ruolo unico regionale, di cui all'art. 27 della Legge regionale n. 44/ 1984, vengono rispettiamente definite in n. 775 e n. 965 posti, ferma restando la dotazione numerica complessiva dell'organico regionale.
Art. 6
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa iscritti sul capitolo 70050 del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi.
Art. 7
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Milia - Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel BollettiNo Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 6 maggio 1985


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