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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 20

PRIMI ADEMPIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI CONTROLLO DELLA ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA. SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE. APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 29 E 37 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985

Art. 1
I soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 Sito esterno, per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria delle opere abusive, oltre al versamento dell'oblazione dovuta ai sensi della citata Legge 28 febbraio 1985 n. 47 Sito esterno, devono provvedere al pagamento del contributo di concessione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove dovuto, sulla base delle leggi vigenti.

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