LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 20
PRIMI ADEMPIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI CONTROLLO DELLA ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA. SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE. APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 29 E 37 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985
Art. 1
I soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 , per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria delle opere abusive, oltre al versamento dell'oblazione dovuta ai sensi della citata Legge 28 febbraio 1985 n. 47 , devono provvedere al pagamento del contributo di concessione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove dovuto, sulla base delle leggi vigenti.