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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 20

PRIMI ADEMPIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI CONTROLLO DELLA ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA. SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE. APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 29 E 37 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985

Art. 2
Il contributo di concessione è determinato dal Comune sulla base delle disposizioni dettate dal Consiglio regionale con le deliberazioni n. 1098 del 29 luglio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni, secondo le modalità e con gli adempimenti previsti dalle medesime delibere regionali.

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