Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 20

PRIMI ADEMPIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI CONTROLLO DELLA ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA. SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE. APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 29 E 37 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985

Art. 3
Per le opere abusive realizzate nel periodo intercorrente dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983 il contributo di concessione dovuto è pari a quello determinato dal Comune in sede di recepimento delle disposizioni di cui alle delibere del Consiglio regionale n. 1098 del 29 luglio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni.
Per le opere abusive realizzate nel periodo intercorrente dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977 il contributo di concessione dovuto è pari a quello relativo alle sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalla delibera comunale di recepimento delle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni, sempre che tali opere non siano già state eseguite in tutto o in parte a cura e spese degli interessati; nel quale caso, il contributo dovuto è ridotto dell'ammontare del costo delle opere eseguite ed è valutato giusto quanto stabilito al punto 1.4 della deliberazione n 1706 del 26 luglio 1978.

Espandi Indice