LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 20
PRIMI ADEMPIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI CONTROLLO DELLA ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA. SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE. APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 29 E 37 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
I soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della Legge 28 febbraio 1985 n. 47
, per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria delle opere abusive, oltre al versamento dell'oblazione dovuta ai sensi della citata Legge 28 febbraio 1985 n. 47
, devono provvedere al pagamento del contributo di concessione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove dovuto, sulla base delle leggi vigenti.


Art. 2
Il contributo di concessione è determinato dal Comune sulla base delle disposizioni dettate dal Consiglio regionale con le deliberazioni n. 1098 del 29 luglio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni, secondo le modalità e con gli adempimenti previsti dalle medesime delibere regionali.
Art. 3
Per le opere abusive realizzate nel periodo intercorrente dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983 il contributo di concessione dovuto è pari a quello determinato dal Comune in sede di recepimento delle disposizioni di cui alle delibere del Consiglio regionale n. 1098 del 29 luglio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni.
Per le opere abusive realizzate nel periodo intercorrente dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977 il contributo di concessione dovuto è pari a quello relativo alle sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalla delibera comunale di recepimento delle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni, sempre che tali opere non siano già state eseguite in tutto o in parte a cura e spese degli interessati; nel quale caso, il contributo dovuto è ridotto dell'ammontare del costo delle opere eseguite ed è valutato giusto quanto stabilito al punto 1.4 della deliberazione n 1706 del 26 luglio 1978.
Art. 4
Le varianti di cui all'art. 29 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47
, sono formate ed approvate con le procedure di cui all'art. 15, terzo comma, della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, e di cui all'art. 46, secondo comma, della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dal predetto art. 29 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47
.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 maggio 1985