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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 maggio 1985, n. 20

PRIMI ADEMPIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI CONTROLLO DELLA ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA. SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE. APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 29 E 37 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 7 maggio 1985

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
I soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 Sito esterno, per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria delle opere abusive, oltre al versamento dell'oblazione dovuta ai sensi della citata Legge 28 febbraio 1985 n. 47 Sito esterno, devono provvedere al pagamento del contributo di concessione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove dovuto, sulla base delle leggi vigenti.
Art. 2
Il contributo di concessione è determinato dal Comune sulla base delle disposizioni dettate dal Consiglio regionale con le deliberazioni n. 1098 del 29 luglio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni, secondo le modalità e con gli adempimenti previsti dalle medesime delibere regionali.
Art. 3
Per le opere abusive realizzate nel periodo intercorrente dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983 il contributo di concessione dovuto è pari a quello determinato dal Comune in sede di recepimento delle disposizioni di cui alle delibere del Consiglio regionale n. 1098 del 29 luglio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni.
Per le opere abusive realizzate nel periodo intercorrente dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977 il contributo di concessione dovuto è pari a quello relativo alle sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalla delibera comunale di recepimento delle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni, sempre che tali opere non siano già state eseguite in tutto o in parte a cura e spese degli interessati; nel quale caso, il contributo dovuto è ridotto dell'ammontare del costo delle opere eseguite ed è valutato giusto quanto stabilito al punto 1.4 della deliberazione n 1706 del 26 luglio 1978.
Art. 4
Le varianti di cui all'art. 29 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 Sito esterno, sono formate ed approvate con le procedure di cui all'art. 15, terzo comma, della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, e di cui all'art. 46, secondo comma, della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dal predetto art. 29 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 maggio 1985

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