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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1985, n. 26

AUMENTI IN MATERIA DI TASSE DI CONCESSIONE REGIONALI

(Legge di pura modifica. Vedi nota all'art. 1 L.R. 23 agosto 1979 n. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 126 del 28 novembre 1985

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli importi delle tasse di concessione regionali stabiliti dalla tariffa allegata alla Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 20%.
2. L'aumento di cui al comma precedente non si applica:
a) alle tasse di rilascio per l'autorizzazione all'impianto e gestione di una pubblica stazione di fecondazione equina (numero d'ordine 13 della tariffa) e per l'autorizzazione alle attività relative alla fecondazione artificiale degli animali (numero d' ordine 14 della tariffa);
b) alla tassa di rilascio per licenza di appostamento fisso di caccia (numero d'ordine 16 della tariffa);
c) alle tasse di rilascio e annuali per costituzione di azienda faunistica privata e centro privato produzione selvaggina (numero d' ordine 17 della tariffa) e per l'abilitazione all'esercizio venatorio (numero d' ordine 18 della tariffa);
d) alla tassa di rilascio per il permesso per effettuare corse per trasporti viaggiatori fuori linea con autobus adibiti a servizi pubblici di interesse regionale, concessi o autorizzati, limitatamente al primo giorno di permesso (numero d' ordine 46 della tariffa).
3. Gli aumenti sono applicati nella misura di cui al primo comma anche agli importi delle altre tasse, sopratasse e contributi indicati nella tariffa.
4. Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della Legge regionale 24 ottobre 1983, n. 38.
Art. 2
1. Gli aumenti di cui all'articolo 1 decorrono dal 1 gennaio 1986.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 44 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bolettino Ufficiale della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 25 novembre 1985

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