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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 27

NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 1
Finalità
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 61 St. e dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, concernente la normativa quadro sul pubblico impiego, disciplina i procedimenti di costituzione del rapporto di pubblico impiego regionale, le modalità per l'accesso alle qualifiche funzionali del ruolo regionale.
2. Disciplina altresì i procedimenti per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di incarichi per prestazioni d' opera intellettuale.
3. La Regione adotta i necessari provvedimenti normativi in conformità alle intese raggiunte con le organizzazioni sindacali per quelle materie per le quali la vigente legislazione prevede una disciplina in base ad accordi sindacali in attuazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno e alle norme regionali di recepimento degli accordi sindacali nazionali.
4. Per le altre materie non comprese nella disciplina in base ad accordi, ma che rivestono rilevante interesse per il funzionamento delle strutture organizzative regionali, la Giunta regionale promuove i necessari confronti con le organizzazioni sindacali.

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