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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 27

NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 26
Accesso agli impieghi e agli incarichi di enti e aziende regionali
1. Le norme della presente legge si applicano anche all' accesso agli impieghi e agli incarichi delle aziende e degli enti regionali istituiti a norma del primo comma dell'art. 62 St.
2. Le amministrazioni di tali enti formulano alla Giunta regionale proposte riferite alle necessità delle proprie strutture organizzative al fine dell'assunzione dei relativi atti deliberativi da parte dei competenti organi regionali.
3. Salva la competenza esclusiva del Consiglio regionale per gli incarichi di cui all'art. 18, le norme della presente legge si applicano anche all'Ente regionale di sviluppo agricolo( ERSA) ferme restando, per quanto attiene all'adozione degli atti deliberativi, le competenze fissate dall' ordinamento dell'ente.

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