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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 27

NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 27
Formazione degli operatori della pubblica amministrazione
1. La Giunta regionale, anche d' intesa con gli enti locali interessati, nel quadro delle iniziative per la qualificazione del pubblico impiego nelle strutture organizzative della Regione e degli enti locali, può provvedere, direttamente o tramite convenzione con Università, istituziomi scientifiche, scuole di perfezionamento o altri enti o istituti specializzati, ad effettuare appositi corsi per la formazione degli operatori della pubblica amministrazione.
2. A tal fine possono essere istituite anche tramite convenzioni con gli enti locali interessati per la ripartizione delle relative spese, borse di studio da assegnare agli allievi dei corsi non appartenenti al ruolo regionale o a quelo degli enti locali.
3. Il numero delle borse di studio non può essere superiore alla metà dei posti che si prevede si rendano disponibili nel ruolo regionale o in quelli degli enti locali convenzionati alla data di conclusione del corso.
4. Ai corsi con borsa di studio si è ammessi mediante pubblico concorso per titoli ed esame - colloquio da espletarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.
5. I corsi con borsa di studio hanno durata massima di dodici mesi; l'ammontare della borsa non può superare il 70 per cento dello stipendio iniziale spettante agli impiegati regionali appartenenti alla settima qualifica funzionale.
6. Gli allievi chiamati a frequentare i corsi sono sottoposti a vincolo disciplinare; essi possono essere allontantati dai corsi e privati della borsa di studio con atto della Giunta regionale su motivata richiesta del responsabile del Servizio formazione del pubblico impiego.

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