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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 27

NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 28
Comandi
1. La Giunta regionale può disporre o richiedere il comando di personale presso o da altre pubbliche amministrazioni statali o locali con le modalità e alle condizioni previste dale disposizioni vigenti per il personale dello Stato.
2. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
3. Il trasferimento di personale fra gli enti ai quali si applica il contratto nazionale di lavoro degli enti locali e della regione è disciplinato in base ad accordi stipulati a livello regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

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