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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 27

NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 29
Mantenimento del trattamento economico di anzianità
1. In caso di rinnovo dell'incarico di cui all'art. 18, al personale interessato è fatto salvo il trattamento economico di anzianità acquisito con il precedente rapporto.
2. In caso di acccesso al ruolo regionale per pubblico concorso, da parte di personale di pubbliche amministrazioni, è conservato al medesimo il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza.

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