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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 27

NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 26 - Accesso agli impieghi e agli incarichi di enti e aziende regionali
Art. 27 - Formazione degli operatori della pubblica amministrazione
Art. 28 - Comandi
Art. 29 - Mantenimento del trattamento economico di anzianità
Art. 30 - Disposizione transitoria
Art. 31 - Abrogazione di norme
Art. 32 - Revisione della presente legge
Espandere area tit1 Titolo I - ACCESSO ALLE QUALIFICHE DEL RUOLO REGIONALE
Espandere area tit1 Titolo II - ACCESSO AGLI IMPIEGHI E AGLI INCARICHI NON DI RUOLO
Espandere area tit1 Titolo III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 61 St. e dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, concernente la normativa quadro sul pubblico impiego, disciplina i procedimenti di costituzione del rapporto di pubblico impiego regionale, le modalità per l'accesso alle qualifiche funzionali del ruolo regionale.
2. Disciplina altresì i procedimenti per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di incarichi per prestazioni d' opera intellettuale.
3. La Regione adotta i necessari provvedimenti normativi in conformità alle intese raggiunte con le organizzazioni sindacali per quelle materie per le quali la vigente legislazione prevede una disciplina in base ad accordi sindacali in attuazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno e alle norme regionali di recepimento degli accordi sindacali nazionali.
4. Per le altre materie non comprese nella disciplina in base ad accordi, ma che rivestono rilevante interesse per il funzionamento delle strutture organizzative regionali, la Giunta regionale promuove i necessari confronti con le organizzazioni sindacali.
Titolo I
ACCESSO ALLE QUALIFICHE DEL RUOLO REGIONALE
Capo I
Ammissione agli impieghi
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
1. Per accedere al ruolo organico regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italia. Salvo contrarie disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo le previsioni di legge che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età. Per l'accesso alle qualifiche funzionali dirigenziali il limite è elevato a 45 anni. E' dispensato dal requisito dell'età il personale di ruolo dell'amministrazione dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;
c) titolarità dei diritti civili e politici;
d) idoneità fisica all'impiego;
e) titolo di studio per l'accesso alle qualifiche funzionali cui si riferisce il concorso.
2. Con l'atto che indice il concorso possono essere prescritti specifici requisiti, in relazione a particolari esigenze dei posti da ricoprire.
3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
4. Ove richiesto da particolari esigenze funzionali, la Regione sottopone a visita medica di controllo le persone ammesse all'impiego.
Art. 3
Riserve di posti, preferenze e assunzioni obbligatorie
1. Alle assunzioni nel ruolo regionale si applicano le vigenti disposizioni di legge statale per quanto concerne le riserve di posti previste per particolari categorie di cittadini, le preferenze da attribuire nei concorsi a parità di merito e i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette.
Art. 4
Bando di concorso
1. L'assunzione nel ruolo regionale è effettuata mediante pubblico concorso, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale, sentita la competente commissione consiliare, bandisce il concorso per la copertura di posti disponibili.
3. E' facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre ai posti disponibili alla data del bando, anche i posti che si rendano vacanti nei dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della delibera che indice il concorso. In tali casi, le relative nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso sia espletato prima.
4. L'atto che bandisce il concorso indica;
a) il numero, la qualifica funzionale, i profili professionali dei posti messi a concorso;
b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
c) eventuali requisiti specifici per l'ammissione dei candidati;
d) i documenti prescritti;
e) le materie oggetto d' esame ovvero i programmi dei corsi selettivi di cui all'art. 15;
f) le caratteristiche delle relative prove e le modalità di svolgimento;
g) i titoli valutabili;
h) i punteggi assegnabili alle singole prove e a ciascun titolo;
i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
5. I titoli, i requisiti specifici, le materie d' esame, i programmi dei corsi e le prove d' esame, sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso alle singole qualifiche funzionali, con riferimento alle figure professionali individuate dai profili ed alla declaratoria delle mansioni in essi contenute.
6. I bandi prevedono:
a) l'assunzione di personale in possesso dei requisiti professionali previsti per il profilo cui si riferiscono i posti messi a concorso;
b) ovvero l'assunzione di personale in possesso di specifici requisiti professionali individuati in relazione alle mansioni da affidare che ricadono nell'ambito del profilo professionale cui si riferiscono i posti messi a concorso.
7. La Giunta regionale può indire concorsi per la copertura di posti disponibili, indicando nel bando le sedi territoriali per le quali il concorso è effettuato.
8. L'atto che indice il concorso è pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e sul Bollettino ufficiale della Regione ed in appositi bandi inviati per l'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni della regione.
9. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del concorso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Art. 5
Ammissione ai concorsi - Domande
1. Possono partecipare ai concorsi coloro che siano in possesso di requisiti generali previsti dall'art. 2 e degli eventuali requisiti specifici fissati da altre disposizioni di legge e dal bando di concorso.
2. Nella domanda di ammissione, redatta in carta legale, trasmessa alla Regione secondo le modalità e nei termini di bando, il candidato deve indicare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune di scrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali, ovvero le condanne riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a concorso.
3. I concorrenti possono unire alla domanda di partecipazione al concorso tutti quei documenti e titoli scientifici e di carriera che credono opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. Tali titoli e documenti devono essere prodotti in originale o in copia autentica. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
4. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.
5. Nelle domande di ammissione il concorrente deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione.
Art. 6
Provvedimenti sull'ammissione ai concorsi
1. All'ammissione dei candidati provvede la Giunta regionale che dispone l'esclusione soltanto nei casi di mancanza dei requisiti prescritti, con atto motivato.
2. Qualora particolari esigenze per l'espletamento del concorso lo richiedano, l'ammissione può essere disposta anche con riserva di dirimere, con successivo provvedimento, eventuali questioni in ordine al possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.
3. Per i corsi selettivi di reclutamento e formazione, le eventuali riserve sull'ammissione vanno sciolte prima dell' inizio dei corsi.
Capo II
Svolgimento dei concorsi
Art. 7
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi regionali per l'ammissione nelle qualifiche funzionali indicate all'art. 15 sono istituite con decreto del Presidente della Giunta e sono composte da cinque esperti scelti, in relazione alla materia del concorso, tra docenti universitari, tra appartenenti all'Ordine giudiziario, tra persone abilitate all'esercizio della professione secondo le norme regolanti l'iscrizione nei rispettivi albi e tra il personale dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione, con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso.
2. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione nelle rimanenti qualifiche funzionali sono istituite con decreto del Presidente della Giunta e sono composte da cinque esperti scelti, in relazione alle materie del concorso, tra il personale dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso.
3. I componenti le commissioni esaminatrici sono designati:
a) due dalla Giunta regionale;
b) due dal Consiglio regionale, eletti con voto limitato;
b) uno dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Qualora nel termine di giorni 15 dalla richiesta, le organizzazioni sindacali non abbiano provveduto concordemente alla designazione di propria competenza, la Giunta provvede a designare un terzo esperto.
4. Col decreto istitutivo, il Presidente della Giunta nomina altresì il presidente della commissione scegliendolo tra gli esperti designati dalla Giunta.
5. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente regionale con profilo professionale adeguato ai compiti da svolgere, nominato con il decreto istitutivo della commissione stessa.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano presentato domanda superino le 200 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite le modalità di cui ai precedenti commi e composte ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 200.
7. Salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge, le sottocommissioni provvedono a tutti gli adempimenti del concorso esclusa la formulazione della graduatoria finale che compete alla commissione originaria.
8. La commissione originaria assegna i candidati alle sottocommissioni seguendo l'ordine alfabetico degli stessi.
9. Qualora, per qualsiasi causa, il componente di una commssione esaminatrice cessi dall'incarico affidatogli, esso viene sostituito con altro componente nominato con le stesse procedure con cui è stato nominato il componente cessato.
10. Non possono far parte della delle commissioni esaminatrici e, se nominati, devono dimettersi, coloro che siano parenti in linea retta o collaterali entro il terzo grado, ovvero affini entro il secondo grado di candidati ammessi al concorso.
Art. 8
Svolgimento delle prove scritte
1. Per quanto attiene alla determinazione delle prove scritte, spetta alla commissione predisporre almeno una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di gruppi di test attitudinali pertinenti alle materie d' esame, che vengono registrati con numerazione progressiva.
2. La determinazione delle prove scritte deve avvenire nel giorno stesso, immediatamente prima dell'inizio delle prove medesime.
3. Essa può essere effettuata dalla commissione anche in antecedenza, ma solo nel caso in cui sia necessario predisporre degli elaborati da distribuire ai concorrenti e per il tempo necessario per approntare detto materiale.
4. I quesiti ed i test possono essere predisposti anche con modalità che consentano il loro svolgimento ovvero la loro valutazione con sistemi automatizzati.
5. Le prove d' esame così predisposte sono raccolte in un piego che, debitamente suggellato, viene firmato dai membri della commissione e al segretario.
6. Ammessi i candidati nei locali degli esami, previo loro riconoscimento, si procede ad imbussolare i numeri corrispondenti alle prove predisposte, alla presenza dei candidati stessi, uno dei quali estrae il numero riferito alla prova da svolgere. Constatata quindi l'integrità dei sigilli, alla presenza dei candidati, viene aperto il piego contenente il tipo di prova d' esame estratta che viene comunicata ai candidati stessi.
7. La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione.
8. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai concorrenti di comunicare fra di loro o con altri, salvo che con i membri della commissione. debbono svolgersi soltanto su fogli o su moduli predisposti dalla commissione recanti il timbro della Regione e la firma di un membro della commissione
10. I concorrenti possono portare con sè e consultare, durante le prove, esclusivamente i testi e i dizionari indicati dal bando ed espressamente consentiti dalla commissione.
11. Il concorrente che contravviene alle disposizioni del presente articolo e a quelle dell'art. 9, è escluso dal concorso.
12. La commissione cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento delle prove; a tal fine, almeno due componenti la commissione e il segretario devono trovarsi nei locali dove si svolgono gli esami.
Art. 9
Adempimenti dei concorrenti e della commissione
1. Per ogni prova sono consegnate a ciascun candidato due buste di cui una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco.
2. Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella busta grande senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, quindi scrive proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al membro della commissione addetto al ritiro delle buste il quale registra la consegna dell'elaborato ed appone la sua firma attraverso il lembo di chiusura della busta che lo contiene.
3. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in pieghi che, debitamente suggellati, vengono firmati dai membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario.
4. Durante le prove e fino alla consegna dell'elaborato il candidato non può uscire dai locali assegnati per gli esami che devono essere vigilati.
5. I pieghi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti nella seduta destinata alla correzione e valutazione degli elaborati. Un membro della commissione appone su ciascuna delle buste contenente gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle valutazioni sui singoli elaborati. Si procede quindi all'apertura delle buste minori e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati. Tale operazione deve avvenire solamente dopo che per tutti gli elaborati di tutte le prove relative al concorso siano state espresse le votazioni.
Art. 10
Deliberazioni della commissione e verbali delle operazioni concorsuali
1. La commissione, con la costante presenza di tutti i suoi membri, e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, alla correzione degli elaborati delle prove d' esame, allo svolgimento dei colloqui o delle prove orali deliberando a maggioranza di voti palesi, salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge.
2. Il segretario redige processo verbale di tutte le sedute della commissione giudicatrice, delle operazioni concorsuali e delle deliberazioni prese dalla commissione, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.
3. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, i voti dati alle prove d' esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.
4. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso, ma è tenuto a firmare il verbale.
5. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel processo verbale che trasmette immediatamente al Presidente della Giunta, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
6. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto motivato, dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione nella forma di cui all'art. 7.
Art. 11
Operazioni delle sottocommissioni
1. Nel caso siano state nominate una o più sottocommissioni esaminatrici, le prove di cui all'art. 8 sono predisposte dalla commissione originaria la quale provvede anche al sorteggio delle prove che devono essere immediatamente comunicate a tutti i concorrenti.
2. Gli adempimenti di cui all'art. 10, ad eccezione della formazione della graduatoria finale, sono svolti dalle singole sottocommissioni e quindi immediatamente trasmessi alla commissione originaria per le incombenze di sua competenza.
Art. 12
Esito delle prove d' esame
1. Nel caso che il concorso si articoli in diversi tipi di prove, l'ammissione del concorrente ai tipi di prova successivi può essere subordinata dal bando di concorso all'esito favorevole dei precedenti.
2. L'esito favorevole si consegue con il raggiungimento di una valutazione non inferiore ai sei decimi del punteggio massimo previsto per ciascuna delle prove.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni, dopo l'espletamento di ciascun tipo di prova, provvedono alla correzione degli elaborati ed all'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione agli interessati almeno venti giorni prima della data fissata per la prova successiva.
4. Nei casi in cui i concorsi si svolgano per titoli e per esami, ai titoli non può essere attribuito un punteggio massimo complessivo superiore al 50 per cento del punteggio massimo previsto per l'insieme di tutte le prove di esame.
5. I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti dalla commissione originaria in conformità al bando e comunicati alle eventuali sottocommissioni. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.
6. Nella valutazione delle singole prove d' esame, il punteggio assegnato ad ogni singola prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
Art. 13
Conferimento dei posti
1. Espletate le prove, la commissione forma la graduatoria di merito e la trasmette, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato ed i processi verbali delle operazioni eseguite, alla Giunta regionale che, riconosciuta la regolarità del procedimento, sentita la competente Fommissione consiliare, approva la graduatoria, dichiara gli idonei, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 e nomina i vincitori del concorso. Nel caso che riscontri irregolarità, rinvia motivatamente gli atti del concorso alla commissione, indicando le modalità per la regolarizzazione del procedimento.
2. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e la nomina è notificata ai vincitori.
3. E' facoltà della Giunta regionale conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che si rendano disponibili nei due anni successivi all'approvazione della graduatoria, nella stessa qualifica funzionale e per gli stessi profili professionali per cui è stato bandito il concorso.
4. Non possono essere attribuiti posti istituiti successivamente alla data del bando di concorso.
5. Ai vincitori del concorso è notificato apposito avviso con l'invito a presentare, a pena di decadenza dal concorso, nel termine di trenta giorni e secondo le modalità indicate, i documenti prescritti dal bando.
Art. 14
Assunzione in servizio
1. La Giunta nomina in prova i vincitori del concorso per un periodo di tre mesi, per i posti fino alla VI qualifica funzionale inclusa, per un periodo di sei mesi per i restanti posti. Essi assumono servizio nel posto assegnato entro la data fissata con l'atto di nomina a pena di decadenza, salvo giustificato motivo.
2. Compiuto il periodo di prova, in caso di suo esito sfavorevole la Giunta, sentito il parere del responsabile del servizio cui appartiene il posto assegnato al nominato, può con atto motivato dichiarare la risoluzione del rapporto di impiego, ovvero prorogare di altri sei mesi il periodo di prova; al termine, ove l'esito permanga sfavorevole, sentito il responsabile di servizio, la Giunta dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con atto motivato.
3. Qualora entro il mese successivo al termine di scadenza dell'originario periodo di prova o della sua proroga, non sia intervenuto alcun provvedimento, la prova si intende conclusa favorevolmente.
4. Il periodo di prova è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
Capo III
Altre forme concorsuali
Art. 15
Corsi selettivi di reclutamento e formazione
1. I concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali dirigenziali e alle tre qualifiche funzionali più elevate che le precedono, oltre che per titoli ed esami scritti e orali, possono essere espletati anche nella forma dei corsi selettivi di reclutamento e formazione con prove finali, scritte e orali, volti all'acquisizione delle professionalità richieste per i profili professionali cui inerisce l'assunzione.
2. La Giunta, sentita la competente commissione consiliare, delibera la durata, i programmi e le prove finali dei corsi, nonchè il numero dei candidati ammissibili, i titoli valutabili e le prove selettive per l'ammissione ai corsi che possono essere effettuate anche con sistemi automatizzati.
3. Con lo stesso atto può essere prevista la concessione, con le modalità di cui all'art. 27, di borse di studio ai candidati non appartenenti al ruolo regionale che partecipino ai corsi. Per la partecipazione ai corsi, al personale regionale compete, ove dovuto, il trattamento di missione.
4. I contenuti, le modalità di svolgimento, le prove finali dei corsi selettivi di reclutamento e formazione sono determinati in base ai profili professionali e alla declaratoria delle mansioni riguardanti i posti da ricoprire, con specifico riferimento ai relativi requisiti d' ordine culturale e professionale richiesti.
5. Ai corsi può essere ammesso un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso, maggiorato da un terzo alla metà.
Art. 16
Semplificazione delle procedure concorsuali
1. I concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali non indicate all'art. 15 possono essere svolti per titoli ed esami scritti e orali, ovvero mediante l'espletamento di prove selettive che consentano valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Le prove, che possono essere svolte con l'ausilio di sistemi automatizzati, in base alle caratteristiche del posto da ricoprire, possono consistere in prove pratiche, ovvero nella compilazione di test attitudinali predisposti dalla commissione d' esame.
3. Il tipo delle prove è definito con l'atto che indice il concorso.
Titolo II
ACCESSO AGLI IMPIEGHI E AGLI INCARICHI NON DI RUOLO
Art. 17
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. La Giunta regionale può disporre l'assunzione di personale non di ruolo e a tempo determinato per esigenze di natura temporanea o di carattere eccezionale o per l'espletamento di compiti occasionali e contingenti:
a) quando si tratti di assunzioni temporanee giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b) quando si tratti di assunzioni per l'espletamento di servizi o di lavori da effettuarsi in economia aventi carattere di occasionalità o stagionalità, limitatamente ai seguenti settori: agricoltura, difesa del suolo, lavori pubblici, turismo, caccia e pesca;
c) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire personale assente appartenente alle qualifiche funzionali inferiori alla VII compresa e per il quale sussite il diritto alla conservazione del posto, limitatamente ai casi in cui non sia possibile sostituire l'assente con altro personale già in servizio.
2. Le assunzioni non possono avere una durata superiore:
a) a novanta giorni complessivi nell'anno solare, nei casi indicati alla lett. a) del primo comma;
b) ad un anno nei casi indicati dalla lett. b) del primo comma;
c) al periodo di assenza del personale sostituito e fino al massimo di due anni nell'arco di un quinquennio, nei casi indicati dalla lett. c) del primo comma.
3. Al compiemtno dei termini sopra indicati il rapporto di lavoro è risolto di diritto.
4. Il personale assunto per le esigenze indicate alla lett. a) del primo comma non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla cessazione del rapporto precedente.
5. Per le assunzioni disposte ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma e per le sostituzioni nelle qualifiche funzionali dalla I alla VI compresa, si provvede secondo le graduatorie esistenti presso i competenti uffici di collocamento.
6. Per le altre assunzioni previste dal presente articolo, si provvede per chiamata diretta previo accertamento degli specifici requisiti professionali richiesti nel provvedimento che dispone l'assunzione.
7. Le assunzioni disposte ai sensi del presente articolo costituiscono rapporti di lavoro di diritto privato regolati dal codice civile e dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 Sito esterno, e danno diritto al trattamento eonomico previsto dalla contrattazione collettiva per le categorie di appartenenza.
8. Al personale adibito alle mansioni specificamente previste per i dipendenti del ruolo regionale ai sensi dell'art 28 della LR 18 agosto 1984, n. 44, si applicano gli istituti di carattere economico e normativo in vigore per questi ultimi.
Art. 18
Conferimento di incarichi a norma dell'art. 61 dello Statuto regionale
1. Il Consiglio regionale, a norma del terzo comma dell' art. 61 St., può conferire su proposta della Giunta incarichi a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la copertura di posti vacanti nella qualifica funzionale dirigenziale apicale del ruolo regionale nei casi e nei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 17 della LR 18 agosto 1984, n. 44;
b) per la copertura dei posti presso le strutture organizzative speciali di cui all'art. 7, all'art. 8 e all'art. 9 della LR 18 agosto 1984, n. 44, nei casi e nei limiti fissati dal quarto, sesto e settimo comma dell'art. 10 della stessa legge.
2. La retribuzione del personale incaricato ai sensi del presente articolo è quella prevista per il personale del ruolo regionale che riveste la stessa qualifica funzionale ed è costituita da tutti gli istituti di carattere economico in vigore per il personale di ruolo.
Art. 19
Incarichi per prestazioni d' opera intellettuale e convenzioni
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per esigenze speciali o in casi eccezionali, in conformità all'art. 152 del DPR 28 dicembre 1970, n 1077 Sito esterno, possono conferire incarichi di prestazioni d' opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile o affidare a società o enti, studi e ricerche, stipulando, ove occorra, apposite convenzioni.
2. Gli incarichi di prestazione d' opera intellettuale rispondono ad esigenze di integrazione delle figure professionali esistenti nell'organico regionale ed hanno carattere di specialità e possono essere conferiti esclusivamente a persone, di specifica e comprovata competenza tecnico - scientifica, che non appartengono al ruolo regionale o che non abbiano con la Regione rapporto di servizio a qualunque titolo.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essre conferiti al personale, già appartenente al ruolo regionale, in stato di quiescenza.
4. Nel caso di incarico a persone giuridiche devono essere preventivamente accertati i relativi requisiti di qualificazione scientifica e tecnica, con riferimento anche ad eventuali precedenti attività, salvo che non si tratti di istituzioni statali o regionali ovvero di istituzioni universitarie.
5. Il conferimento degli incarichi e le convenzioni sono deliberate sentita la commissione consiliare competente. L'atto deve inoltre indicare:
a) l'oggetto, i termini e le condizioni per l'espletamento della prestazione;
b) il curriculum della persona cui essa è affidata;
c) il compenso stabilito con i criteri di cui all'art. 21.
6. Gli incarichi e le convenzioni possono essere prorogate per non più di due volte e non possono superare complessivamente i tre anni, salvo diversa soluzione, adottata in relazione alla particolare natura dell'incarico su conforme parere della commissione consiliare competente.
7. Le relative deliberazioni sono pubblicate per estratto sul Bollettino ufficiale.
8. E' vietato l'affidamento di più incarichi regionali alla stessa persona fisica nello stesso periodo di tempo.
Art. 20
Condizioni di conferimento degli incarihi professionali
1. Il rappresentante legale della persona giuridica cui si propone di affidare l'incarico rilascia alla Regione, prima dell'assunzione dell'atto relativo, un' attestazione debitamente autentica con la quale, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che nessuno tra i propri soci, se si tratta di società di persone, o tra i membri del proprio consiglio di amministrazione, negli altri casi, ha un rapportto di servizio a qualsiasi titolo con la Regione e con gli enti da essa dipendenti.
2. Parimenti le persone cui si propone l'incarico debbono far pervenire alla Regione un' attestazione debitamente autenticata, con la quale, sotto la propria personale responsabilità, dichiarano che nei loro confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dall'articolo precedente.
Art. 21
Compensi
1. I compensi per ogni incarico non possono superare la misura stabilita dalle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto del contratto; in mancanza di tariffe professionali, i compensi sono commisurati all'oggettiva entità della prestazione.
Art. 22
Albo
1. Presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è istituito l'albo pubblico degli incarichi e delle convenzioni di cui all'art. 19, che è costituito dalla raccolta delle relative deliberazioni e da uno schedario, redatto secondo le indicazioni dell'Ufficio di presidenza, che consenta la consultazione della documentazione ordinata per soggetti e per oggetti.
2. Tutti i cittadini possono prendere visione dell'albo.
Art. 23
Collaborazione di esperti alle Commissioni consiliari
1. Le collaborazioni di esperti alle Commissioni consiliari, ai sensi dell'art. 21 St., sono disciplinate dall'art. 24 del regolamento interno, nonchè dal regolamento interno per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 24
Concorsi per le qualifiche funzionali non dirigenziali
1. Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali non dirigenziali, la metà del numero dei posti, arrotondato all'unità superiore, è riservata al personale del ruolo regionale inquadrato nella qualifica funzionale immdiatamente inferiore a quella cui il concorso si riferisce.
2. L'ammissione in questo caso è subordinata alla condizione che detto personale abbia, nella qualifica di appartenenza, un' anzianità di servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso del titolo di studio richiesto dalle vigenti disposizioni di legge regionale per l'accesso dall'esterno alla qualifica di appartenenza.
3. A tale riserva può partecipare anche il personale munito del titolo di studio richiesto per il concorso pubblico, indipendentemente dall'anzianità di servizio.
4. Per gli arrotondamenti in eccesso, effettuati a norma del presente articolo, viene operato un conguaglio con le modalità indicate al quinto comma dell'art. 25.
Art. 25
Concorsi per le qualifiche funzionali dirigenziali
1. Alla qualifica funzionale dirigenziale che precede quella apicale si accede mediante concorso pubblico.
2. Un quarto del numero, arrotondato all'unità superiore, dei posti messi a concorso per l'accesso a tale qualifica è riservato ai collaboratori del ruolo regionale inquadrati nella qualifica immediatamente precedente con un' anzianità di almeno tre anni nella qualifica stessa.
3. Alla qualifica funzionale dirigenziale apicale si accede mediante concorso interno per titoli ed esami scritti e orali, per non meno di sette decimi del numero dei posti disponibili, arrotondato all'unità superiore, riservati ai collaboratori del ruolo regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale immediatamente precedente, con una anzianità di almeno tre anni nella qualifica stessa.
4. Ai restanti posti disponibili si accede mediante pubblico concorso.
5. Gli arrotondamenti effettuati a norma del presente articolo, vengono considerati, ai fini della compensazione nei successivi concorsi, distintamente, qualifica funzionale per qualifica funzionale.
Art. 26
Accesso agli impieghi e agli incarichi di enti e aziende regionali
1. Le norme della presente legge si applicano anche all' accesso agli impieghi e agli incarichi delle aziende e degli enti regionali istituiti a norma del primo comma dell'art. 62 St.
2. Le amministrazioni di tali enti formulano alla Giunta regionale proposte riferite alle necessità delle proprie strutture organizzative al fine dell'assunzione dei relativi atti deliberativi da parte dei competenti organi regionali.
3. Salva la competenza esclusiva del Consiglio regionale per gli incarichi di cui all'art. 18, le norme della presente legge si applicano anche all'Ente regionale di sviluppo agricolo( ERSA) ferme restando, per quanto attiene all'adozione degli atti deliberativi, le competenze fissate dall' ordinamento dell'ente.
Art. 27
Formazione degli operatori della pubblica amministrazione
1. La Giunta regionale, anche d' intesa con gli enti locali interessati, nel quadro delle iniziative per la qualificazione del pubblico impiego nelle strutture organizzative della Regione e degli enti locali, può provvedere, direttamente o tramite convenzione con Università, istituziomi scientifiche, scuole di perfezionamento o altri enti o istituti specializzati, ad effettuare appositi corsi per la formazione degli operatori della pubblica amministrazione.
2. A tal fine possono essere istituite anche tramite convenzioni con gli enti locali interessati per la ripartizione delle relative spese, borse di studio da assegnare agli allievi dei corsi non appartenenti al ruolo regionale o a quelo degli enti locali.
3. Il numero delle borse di studio non può essere superiore alla metà dei posti che si prevede si rendano disponibili nel ruolo regionale o in quelli degli enti locali convenzionati alla data di conclusione del corso.
4. Ai corsi con borsa di studio si è ammessi mediante pubblico concorso per titoli ed esame - colloquio da espletarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.
5. I corsi con borsa di studio hanno durata massima di dodici mesi; l'ammontare della borsa non può superare il 70 per cento dello stipendio iniziale spettante agli impiegati regionali appartenenti alla settima qualifica funzionale.
6. Gli allievi chiamati a frequentare i corsi sono sottoposti a vincolo disciplinare; essi possono essere allontantati dai corsi e privati della borsa di studio con atto della Giunta regionale su motivata richiesta del responsabile del Servizio formazione del pubblico impiego.
Art. 28
Comandi
1. La Giunta regionale può disporre o richiedere il comando di personale presso o da altre pubbliche amministrazioni statali o locali con le modalità e alle condizioni previste dale disposizioni vigenti per il personale dello Stato.
2. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
3. Il trasferimento di personale fra gli enti ai quali si applica il contratto nazionale di lavoro degli enti locali e della regione è disciplinato in base ad accordi stipulati a livello regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 29
Mantenimento del trattamento economico di anzianità
1. In caso di rinnovo dell'incarico di cui all'art. 18, al personale interessato è fatto salvo il trattamento economico di anzianità acquisito con il precedente rapporto.
2. In caso di acccesso al ruolo regionale per pubblico concorso, da parte di personale di pubbliche amministrazioni, è conservato al medesimo il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza.
Art. 30
Disposizione transitoria
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai concorsi in corso di espletamento alla data delle sua entrata in vigore.
Art. 31
Abrogazione di norme
1. E' abrogata ogni disposizone incompatibile con la presente legge ed in particolare agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 della LR 20 luglio 1973, n. 25 e le successive modificazioni; gli articoli 44, 47, 48, 49, 50 della LR 23 aprile 1979, n. 12 e le successive modificazioni; gli articoli 2, 3, 4, 5 della LR 22 ottobre 1979, n. 34 e le successive modificazioni e la LR 22 novembre 1982, n. 50.
2. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili della LR 14 gennaio 1983, n. 2.
Art. 32
Revisione della presente legge
1. Le norme della presente legge non possono essere abrogate, o comunque modificate, da legge successive se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle parti che sono abrogate. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti d osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia Romagna. Bologna, 12 dicembre 1985


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