LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29
NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985
Art. 1
Finalità
1. La Regione, al fine di qualificare e razionalizzare la propria spesa di investimento e di contribuire alla qualificazione e razionalizzazione della spesa di investimento delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi di Enti locali, si propone di:
a) coordinare i programmi regionali di settore, di cui all'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 "Norme sul riordino istituzionale"(1), con gli strumenti di programmazione di detti enti, in armonia con il programma regionale di sviluppo ed il piano territoriale regionale;
b) raccordare la spesa regionale con gli strumenti di programmazione poliennale e annuale della spesa degli enti stessi;
c) garantire la funzionalità della spesa regionale al raggiungimento progressivo degli obiettivi di programmazione;
d) unificare e semplificare le procedure di spesa.
Note del Redattore:
La L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 è stata abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 6 luglio 1977 n. 31 è stata abrogata dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40.