LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29
NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985
Art. 2
Oggetto
1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, contribuisce con propri finanziamenti alla realizzazione di progetti coerenti con i propri programmi di settore.
2. A tal fine la Regione disciplina, con la presente legge, le procedure e le modalità di finanziamento dei progetti riguardanti la realizzazione di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, presentati dai soggetti di cui all'art. 3, nonché di quelli di iniziativa diretta della Regione.
Note del Redattore:
La L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 è stata abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 6 luglio 1977 n. 31 è stata abrogata dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40.