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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29

NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 8
Domande di finanziamento
1. Le domande di finanziamento regionale, relative ai progetti di cui al secondo comma dell'art. 7, debbono pervenire alla Regione entro i termini fissati dal programma di settore di cui all'art. 4 ovvero dalla legge finanziaria regionale, di cui all'art. 6.
2. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico e dei quali sia comprovata la funzionalità.
3. Le domande debbono essere inviate contestualmente alle Province, al Circondario di Rimini (2)e alle Assemblee dei Comuni di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla L.R. 29 agosto 1979, n. 28, che, entro 60 giorni dal ricevimento, trasmettono alla Giunta regionale parere motivato sulla conformità dei progetti ai propri strumenti di programmazione.
4. Le domande debbono essere accompagnate da un'apposita relazione illustrativa contenente:
a) il riferimento agli obiettivi di programmazione locale e regionale;
b) il piano finanziario, con la individuazione dei mezzi di copertura e della loro ripartizione nel tempo;
c) la indicazione degli elementi tecnici ed economici necessari per l'applicazione della metodologia di analisi, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 4, nonché ogni altro elemento di valutazione prescritto dal programma di settore;
d) un'apposita scheda di progetto contenente i riferimenti agli standard tecnici minimi richiesti, secondo le indicazioni del programma di settore, per il finanziamento del progetto.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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