LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29
NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985
Art. 9
Istruttoria
1. L'istruttoria delle domande e la valutazione della ammissibilità dei progetti nell'ambito dei singoli programmi settoriali nonché ogni altra attività amministrativa concernente l'attuazione del programma è affidata al servizio della Giunta regionale competente per materia.
2. Ciascun servizio trasmette i progetti istruiti ad un nucleo di valutazione istituito al fine di assicurare la conformità delle priorità settoriali agli obiettivi del programma regionale di sviluppo nel perseguimento dei criteri di efficacia e di efficienza.
3. Il nucleo di valutazione trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale i progetti accompagnati da una propria relazione.
Note del Redattore:
La L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 è stata abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 6 luglio 1977 n. 31 è stata abrogata dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40.