LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29
NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985
Art. 11
Approvazione e finanziamento dei progetti
1. L'elenco dei progetti da finanziare nell'ambito di ciascun programma è proposto dalla Giunta all'approvazione del Consiglio regionale.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma stabilisce:
a) l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento in ordine di priorità;
b) l'elenco dei progetti finanziati e l'ammontare del finanziamento concesso;
c) i termini perentori entro i quali deve essere avviata l'esecuzione delle opere finanziate;
d) i termini massimi ordinatori per il completamento delle procedure di spesa.
3. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti non osservino i termini perentori sopra indicati, le somme assegnate e non utilizzate sono automaticamente trasferite dalla Giunta regionale - che ne informa la Commissione consiliare competente - secondo l'ordine di priorità fissato dal l'elenco di cui al secondo comma, a favore dei progetti idonei, inizialmente non finanziati.
4. I progetti ritenuti idonei, ma non finanziati per insufficienza delle dotazioni di fondi, sono considerati utili ai fini del concorso ai riparti autorizzati negli anni successivi, senza che ciò costituisca diritto di priorità rispetto ai nuovi progetti presentati.
5. La Giunta regionale può in ogni momento disporre verifiche dello stato dei lavori e della loro rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
Note del Redattore:
La L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 è stata abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 6 luglio 1977 n. 31 è stata abrogata dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40.