Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29

NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985

Art. 14
Modalità di erogazione dei finanziamenti: interventi in conto capitale
1. La erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi in conto capitale effettuati nella forma di cui al secondo comma dell'art. 7, anche per delega della Regione, è disposta di norma sulla base degli stati d'avanzamento delle opere assistite dal finanziamento regionale, proporzionalmente all'ammontare delle spese di volta in volta liquidate.
2. La erogazione del primo acconto, non inferiore al 20% della somma ammessa a finanziamento, ha luogo previa la presentazione della seguente documentazione:
a) deliberazione di approvazione del progetto contenente la indicazione dei mezzi di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera ammessa al finanziamento regionale;
b) copia del verbale di consegna dei lavori.
3. Le erogazioni successive saranno disposte fino al 100% dell'importo del finanziamento sulla base della seguente documentazione:
a) certificati di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, vistati dalla direzione dei lavori e dal rappresentante legale dell'ente che funge da stazione appaltante;
b) apposita scheda contenente i dati in ordine allo stato di attuazione delle opere.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, prende atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori dietro presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione deliberati dall'Ente destinatario.
5. Alla nomina del collaudatore provvede l'ente destinatario del finanziamento regionale. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione deve dare atto della rispondenza del progetto ai requisiti tecnici ed economici richiesti nel quarto comma dell'art. 8.
6. Gli oneri riguardanti perizie suppletive e di variante o revisioni dei prezzi di singole opere potranno essere fronteggiati col finanziamento regionale solo entro i limiti dell'importo complessivo delle stesse opere originariamente ritenuto ammissibile ai benefici di legge.
7. Non sono in nessun caso ammessi a finanziamento gli oneri per interessi di mora.
8. Nel caso in cui il finanziamento riguardi l'acquisto di un bene, la erogazione del contributo può essere disposta in soluzione unica per un importo proporzionale al costo complessivo del bene, opportunamente documentato.
9. Nel caso in cui il finanziamento riguardi la sottoscrizione di quote azionarie o di partecipazione a Consorzi o Società finalizzate alla realizzazione di strutture ed infrastrutture di interesse pubblico, la erogazione del finanziamento avrà luogo tenendo conto dei termini previsti per la erogazione delle quote stesse.
10. Tutte le comunicazioni attinenti allo svincolo del finanziamento regionale in conto capitale previste dal presente articolo debbono essere recapitate al competente ufficio regionale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Espandi Indice