LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29
NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985
Art. 3
Soggetti destinatari
1. I soggetti destinatari dei finanziamenti disciplinati dalla presente legge sono le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Enti locali. I consorzi di Comuni compresi negli ambiti territoriali del Circondario di Rimini(2) e delle assemblee dei Comuni per la programmazione di cui agli ambiti n. 23 e n. 39 della L.R. 29 agosto 1979, n. 28, sono di norma promossi, ai fini della presente legge, dal Comitato circondariale e dalle rispettive Assemblee per la programmazione.
2. Tali soggetti possono richiedere il finanziamento sia singolarmente sia congiuntamente.
3. Essi possono, altresì, presentare progetti per conto di altri soggetti, anche privati, e in particolare di società con partecipazione di Enti locali, purché i progetti rientrino nei programmi di investimento contenuti negli strumenti di programmazione poliennale della spesa degli enti presentatori. In tal caso il finanziamento regionale viene concesso ai soggetti di cui al primo comma, ai quali spetta instaurare e disciplinare secondo le norme del proprio ordinamento ulteriori e separati rapporti con i destinatari ultimi del finanziamento regionale.
Note del Redattore:
La L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 è stata abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 6 luglio 1977 n. 31 è stata abrogata dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40.