LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1985, n. 29
NORME GENERALI SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE DA PARTE DELLA REGIONE, DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, CONSORZI DI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 16 dicembre 1985
Art. 7
Attuazione del programma
1. I programmi di settore di cui all'art. 4, per quanto riguarda gli investimenti disciplinati dalla presente legge, sono attuati:
a) attraverso il finanziamento di progetti presentati dagli enti di cui all'art. 3;
b) nella forma di progetto di iniziativa diretta della Regione.
2. I progetti presentati dagli enti di cui all'art. 3, concernenti strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, debbono riguardare, di norma, opere inserite negli strumenti di programmazione o nel bilancio annuale e pluriennale degli enti medesimi. Debbono, altresì, individuare la localizzazione delle opere ed il loro costo.
3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna"(3), e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale"(1), è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento.
Note del Redattore:
La L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 è stata abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 6 luglio 1977 n. 31 è stata abrogata dall'art. 74 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40.