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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1985, n. 11

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 5 aprile 1985

Art. 1
Finalità generali
La regione Emilia - Romagna, in attuazione dei principi statutari e delle norme di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, disciplina con la presente legge i propri interventi di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
Gli interventi regionali previsti dalla presente legge relativi alle attività audiovisive sono attuati nei limiti fissati dalla normativa statale in materia di audiovisivi.
La Regione pone a fondamento della propria azione il pluralismo culturale ed interviene, anche in concorso con lo Stato e gli enti locali, in favore di iniziative pubbliche e private.
La Regione orienta prioritariamente i propri interventi:
- alla promozione ed allo sviluppo di centri di produzione e di distribuzione capaci di incidere sul mercato regionale;
alla realizzazione e al sostegno di servizi per la diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva.

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