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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 aprile 1985, n. 11

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 5 aprile 1985

Art. 14
Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive
Per il finanziamento della presente legge è istituito il fondo unico regionale per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
Le rubricazioni di spesa iscritte nel bilancio della Regione per interventi, a qualsiasi titolo, nel settore dello spettacolo vengono soppresse e i relativi stanziamenti vengono contestualmente trasferiti al costituendo fondo unico regionale per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
Per l'Orchestra sinfonica dell'Emilia - Romagna " A. Toscanini " nulla è innovato rispetto a quanto disposto dalla legge regionale 10 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni.
Agli oneri per interventi e iniziative, ai sensi dell'art. 12, nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale nei settori delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, si provvede nell'ambito della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, e delle relative disponibilità finanziarie.
Per le spese relative agli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 la legge di bilancio determina annualmente l'entità della relativa pesa a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Per le spese di investimento di cui all'art. 3 sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.

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