LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12
INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna favorisce e sostiene:
a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio regionale;
b) la prevenzione degli infortunii nella esplicazione delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche.