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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. 12

INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 aprile 1988 n. 12

Art. 3 bis

(articolo aggiunto da art. 4 L.R. 15 aprile 1988 n. 12)

1. La Regione Emilia-Romagna incoraggia e sostiene le attività di ricerca e di studio dei gruppi speleologici operanti nella Regione, coordinate dalla Federazione speleologica regionale (FSRER) depositaria e conservatrice del Catasto regionale delle grotte, mediante l'erogazione di un contributo ordinario annuale, il cui ammontare viene determinato per ogni anno con riferimento al programma di attività ed ai bilanci presentati attraverso la Federazione stessa.
2. La Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna svolge funzioni di consulenza per tutti gli aspetti della tutela del territorio attinenti o collegati alla speleologia e organizza, in collaborazione e sotto la vigilanza della Regione, corsi per guardie giurate volontarie e per guide speleologiche, per la sorveglianza e la tutela delle aree carsiche e di tutte le cavità naturali.
3. Le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui al secondo comma sono approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

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