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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12

INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 aprile 1988 n. 12

L.R. 10 luglio 2006 n. 9

Art. 6
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, in capitoli distinti per i contributi di cui all'art. 2 e per quelli di cui all'art. 3.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione.

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