LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2
RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985
Art. 10
Competenze e funzioni della Regione
La Regione Emilia - Romagna:
1) approva il piano socio - assistenziale regionale;
2) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate a fini socio - assistenziali;
3) ripartisce il fondo socio - assistenziale regionale per i servizi di assistenza sociale;
4) determina gli orientamenti generali per il concorso degli utenti e delle persone, tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, al costo delle prestazioni;
5) cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato di cui al successivo art. 18;
6) emana indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge;
7) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali;
8) promuove l'attuazione di un sistema informativo dei servizi di assistenza sociale, quale articolazione del sistema informativo regionale;
9) disciplina le modalità e i criteri della vigilanza sulle attività e sulle strutture socio - assistenziali del territorio regionale;
10) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
La Regione cura, altresì, l'adempimento delle funzioni amministrative relative:
a) per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sugli organi; al controllo sugli atti a norma dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972 n. 9 ; all'alta vigilanza anche a norma dell'art. 44 della presente legge; all'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati; alle modifiche istituzionali e statutarie; alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori;
all'autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione;
b) per quanto riguarda la persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice civile che operano nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 , e le cui finalità si esauriscono nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sull'amministrazione delle fondazioni di cui all'art. 25 del codice civile; alla sospensione delle deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del codice civile; alle autorizzazioni di cui all'art. 17 del codice civile; al coordinamento delle attività di cui all'art. 26 del codice civile; alle modifiche istituzionali e statutarie; all'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni di cui all'art. 26 del codice civile; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione.