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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 11
Competenze e funzioni delle Province, del Circondario di Rimini e delle Assemblee di Comuni per la programmazione
Le Province sono titolari delle funzioni ad esse attribuite con DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, nonchè delle funzioni loro attribuite dalle disposizioni legislative vigenti e le esercitano secondo le modalità di cui al successivo art. 22.
Le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28, costituite ai sensi della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, predispongono i piani territoriali di cui al successivo art. 39 ed esprimono altresì parere in ordine alla assegnazione dei contributi regionali di cui al successivo art. 42. La mancata comunicazione dei pareri entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 43, primo comma, non costituisce impedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui al terzo comma del medesimo art. 43.

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