LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2
RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985
Art. 13
Competenze e funzioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esercitano le proprie funzioni nel rispetto della presente legge.
Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche adeguando i propri statuti, a realizzare le attività e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale.