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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 14
Assistenza privata
La Regione promuove e coordina l'apporto al perseguimento delle finalità della presente legge, delle associazioni, delle fondazioni e delle istituzioni private anche a carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che svolgano attività assistenziali nell'ambito del territorio regionale.

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