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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 15
Registro dei soggetti privati
Presso ogni Unità sanitaria locale è istituito il registro dei soggetti di cui al precedente articolo operanti nel territorio di competenza dell'Unità sanitaria locale stessa.
In tale registro sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) legale rappresentante nel territorio regionale;
2) assenza di fini di lucro;
3) corrispondenza ai principi della presente legge della loro attività, esercitata ad adeguati livelli di prestazioni e servizi, di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa ed operativa;
4) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie.
Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, accertata l'esistenza dei requisiti, dispone l'iscrizione nel registro.
Il Comitato di gestione dispone la cancellazione dal registro qualora venga a cessare anche uno solo dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione o vi sia stata grave violazione delle norme previste dalla presente legge, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e assegnazione di un congruo termine per ripristinare le condizioni in base alle quali è stata concessa l'iscrizione stessa.
Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dal registro, è data facoltà di ricorso secondo le disposizioni della Legge regionale 28 gennnaio 1982 n. 5, in quanto applicabili.
Entro il 31 dicembre di ogni anno i Presidenti dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali trasmettono alla Regione copia dei registri di cui al primo comma o i relativi aggiornamenti.

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