LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2
RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985
Art. 16
Volontariato
La Regione riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne promuove l'apporto e il coordinato utilizzo al perseguimento delle finalità della presente legge.
Ai fini della presente legge per attività di volontariato si intendono quegli interventi assistenziali resi da organizzazioni di volontariato o da singoli cittadini, fondati su prestazioni spontanee e gratuite dalle quali non derivi reddito di qualsiasi specie.