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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 17
Registro del volontariato
Presso ogni Unità sanitaria locale è istiuito il registro del volontariato, di cui all'articolo precedente, operante nel territorio di competenza.
L'iscrizione in tale registro è disposta, a richiesta, dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio il richiedente opera, previa verifica che le attività del richiedente stesso siano aderenti con le finalità della presente legge.
Il Comitato di gestione dispone la cancellazione dal registro, qualora vengano a mancare gli elementi che hanno dato luogo all'iscrizione, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e assegnazione di un congruo termine per ripristinare le condizioni in base alle quali è stata concessa la iscrizione stessa.
Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dal registro è data facoltà di ricorso secondo le disposizioni della Legge regionale 28 gennaio 1982 n. 5, in quanto applicabili.
Entro il 31 dicembre di ogni anno i Presidenti dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali trasmettono alla Regione copia dei registri di cui al primo comma o i relativi aggiornamenti.

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