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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 19
Effetti dell'iscrizione nei registri locali e regionali
I soggetti di cui ai precedenti articoli 14 e 16, iscritti negli appositi registri locali, debbono essere informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggior rilievo inerenti l'attività assistenziale locale; tali soggetti hanno altresì titolo:
- alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento svolti o promossi dalla Regione;
- a proporre programmi e iniziative locali in materia assistenziale;
- a richiedere il convenzionamento di cui al successivo articolo 20.
I soggetti iscritti nei registri regionali di cui al precedente articolo 18 debbono essere informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggiore rilievo attinenti l'assistenza sociale dell'amministrazione regionale e hanno facoltà di proporre programmi e iniziative di interesse regionale.

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