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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 2
Iniziative promozionali
Al fine di concorrere alla eliminazione delle situazioni che determinano stati di bisogno e di emarginazione, la regione e gli Enti locali promuovono la realizzazione di programmi e attività di aggregazione sociale e ogni altro intervento idoneo a favorire l'autonomia e le opportunità di realizzazione di singole persone e di gruppi; promuovono, altresì, interventi volti a rimuovere ostacoli che impediscano e limitino la fruizione di servizi sociali da parte di individui e di grupppi socialmente più deboli.
La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, operano per l'abolizione delle barriere architettoniche.
In tale ambito promuovono le necessarie iniziative per l'adeguamento degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei servizi pubblici, degli edifici pubblici o aperti al pubblico nonchè delle strutture di interesse socio - assistenziale esistenti o in corso di realizzazione.
La Regione e gli Enti locali promuovono studi e ricerche per identificare i bisogni e le aree di rischio attinenti l'assistenza sociale, nonchè per individuare modelli assistenziali ed attività di servizio più consone alle esigenze dell'utenza.
Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite, sia con interventi diretti sia avvalendosi, anche in ordine alla sperimentazione, di enti e gruppi convenzionati di provata professionalità.

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