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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 20
Rapporti e convenzioni tra soggetti istituzionali e non istituzionali
I Comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della realizzazione degli interventi e dei servizi di assistenza sociale, convenzioni con le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè con i soggetti di cui al precedente articolo 14 e le organizzazioni di volontariato, iscritti nei registri locali.
Le convenzioni debbono, tra l'altro, prevedere:
- livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia e, a decorrere dalla data che sarà stabilita dal piano socio - assistenziale regionale, ai parametri dallo stesso definiti;
- copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività convenzionate;
- durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione.
In paricolare, le convenzioni con le organizzazioni di volontariato debbono altresì disciplinare i rapporti finanziari distinguendo il rimborso delle spese autorizzate dalla contribuzione agli oneri derivanti da eventuali spese generali del'organizzazione di volonatariato, commisurati all'entità delle prestazioni e alla durata del rapporto.
I Comuni singoli o associati regolano, altresì, mediante appositi atti i rapporti con i singoli volontari iscritti nei registri locali che concorrono, mediante autonome prestazioni di attività, secondo quanto previsto dal precedente articolo 16, secondo comma, alla realizzazione degli interventi e servizi di assistenza sociale dei Comuni medesimi. Ai volontari compete, se richiesto, il rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate e, in ogni caso, la copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dai volontari e per la responsabilità civile verso terzi per i danni provocati nell'espletamento delle attività.
Il requisito dell'iscrizione nei registri locali, previsto dal I comma, è operante a decorrere dalla data di istituzione dei registri locali medesimi.
La Regione emana criteri per la predisposizione delle convenzioni di cui al presente articolo.

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