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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 21
Altre convenzioni
Qualora la necessità di interventi e di servizi socio - assistenziali non possa essere adeguatamente soddisfatta dai Comuni e dalle associazioni dei Comuni direttamente o mediante le convenzioni di cui al precedente articolo, tali rapporti convenzionali possono essere instaurati in via eccezionale con altri soggetti, anche aventi fini di lucro, operanti nel territorio, purchè in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
Le convenzioni previste dal presente e dal precedente articolo debbono in ogni caso prevedere la facoltà da parte dei Comuni o della loro associazione di verificare in ogni momento la regolare attuazione degli adempimenti oggetto delle convenzioni medesime.

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