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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 16 gennaio 1985

Art. 22
Gestione associata delle funzioni di assistenza sociale
I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite delle Unità sanitarie locali, le funzioni concernenti:
- l'assistenza sociale alla maternità, infanzia, età evolutiva e alla famiglia di cui alla Legge regionale 10 giugno 1976 n. 22, e all'articolo 23, lett. c), del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno;
- l'assistenza sociale inerente alla prevenzione, alla cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;
- la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per handiccapati;
- la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati di assistenza sociale, delegata e subdelegata ai sensi del successivo articolo 36, lett. b);
- le ulteriori eventuali attività assistenziali individuate dal piano socio - assistenziale sulla base di criteri di efficienza e di adeguatezza di bacini d' utenza.
I Comuni possono deliberare, altresì, di esercitare in forma associata anche altre funzioni di assistenza sociale di cui sono titolari.
Anche in relazione alle funzioni esercitate obbligatoriamente in forma associata, possono essere gestite dai singoli Comuni le strutture socio - assistenziali residenziali e semiresidenziali destinate ai cittadini residenti nel Comune.
Le funzioni di assistenza sociale delle Province sono esercitate negli ambiti territoriali delimitati a norma della Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28 attraverso convenzioni con i Comuni singoli o associati e le Comunità montane di cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1.

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